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Come è cambiato il mondo del lavoro alla fine del 2023.

2024-01-15 13:57

DAVID TROTTI

LAVORO, news,

Come è cambiato il mondo del lavoro alla fine del 2023.

Alle fine del 2023, una serie di norme hanno cambiato per il 2024 il mondo del lavoro, cerchiamo di capire con queste note quali cambiamenti sono avvenuti.

Alle fine del 2023, una serie di norme hanno cambiato per il 2024 il mondo del lavoro, cerchiamo di capire con queste note quali cambiamenti sono avvenuti.

Iniziamo dal decreto anticipi ovvero dalla Legge n.191/2023 di Conversione del D.L. 145/2023. Partiamo dall’art.3 che modifica la gestione del prestito al lavoratore dipendente.

La disciplina della tassazione dei prestiti concessi ai dipendenti. Intendendo tutte le forme di finanziamento erogato dal datore di lavoro ai lavoratori ricomprendenti i prestiti concessi, ma anche quelli per i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi/convenzioni con terzi, purché il dipendente possa accedere al finanziamento a condizioni agevolate. L’art. 51, c. 4, lett. b) TUIR prevede che ai fini della definizione del reddito (e dell’imponibile contributivo) si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Con la nuova novella legislativa pur mantenendo i criteri si opera una distinzione tra tasso fisso e variabile e si prevede che il TUR di riferimento sarà quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata, nelle ipotesi di prestito a tasso variabile o quello alla data in cui il contratto viene stipulato, nel caso di prestiti concessi a tasso fisso.

Con l’art. 18 bis viene prorogato per alcune categorie di lavoratori il diritto a svolgere il lavoro agile (cosiddetto smartworking) fino al 31.03.2024:

·       genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che:

o   l’altro genitore sia un lavoratore e non benefici di strumenti di sostegno al reddito;

o   la prestazione da remoto sia compatibile con le caratteristiche dell’attività lavorativa.

·      lavoratori cosiddetti “fragili” e cioè i soggetti maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità, a condizione che:

o   l’accertamento dello stato di fragilità sia stato effettuato dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria;

o   la prestazione da remoto sia compatibile con le caratteristiche dell’attività lavorativa.

Passiamo ad un’altra legge che dispone significative novità. Si tratta di quella che opera sulla tassazione dei redditi da lavoro dipendente: il D.Lgs. 30.12.2023 n. 216, in vigore dal 31.12.2023.

Con questa norma vengono modificati, per l’anno 2024, gli scaglioni Irpef (art. 1) che passano da 4 a 3, accorpando i primi due presenti nelle aliquote del 2023:

- fino a 28.000 euro: 23%;

- oltre 28.000 euro fino a 50.000 euro: 35%;

- oltre 50.000 euro: 43%.

Sempre l’articolo 1, unitamente all’articolo 2 prevede la revisione delle detrazioni fiscali per l’anno 2024. Viene aumentata a 1.955,00 euro la detrazione IRPEF per redditi fino a 15.000,00 euro e viene abbattuta di € 260,00 la detrazione di imposta per i redditi superiori a € 50.000,00 sui seguenti oneri:

a) oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie;

b) erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

c) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Ulteriore elemento di attenzione è la norma prevista dall’art.4 relativa alla deduzione del costo per le nuove assunzioni. Per il periodo d'imposta 2024, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale (da calcolarsi sul minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31/12/2023), nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste dall’art. 4. L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 per almeno 365 giorni e non compete alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. Sono previste maggiorazioni sul calcolo del costo per particolari categorie di lavoratori di cui all’allegato 1 del Decreto. La maggiorazione spetta comunque solo a patto che ci sia un reale aumento del numero dei dipendenti occupati alla fine del periodo d’imposta successivo al 31/12/2023 in relazione a quelli presenti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31/12/2023.

Passiamo infine alla Legge del 30 dicembre 2023, n. 213, cosiddetta Legge di Bilancio 2024. Iniziamo dal suo comma 15 che prevede l’esonero parziale dei contributi a carico del lavoratore dipendente. Per tutto il 2024, viene riconfermata la norma del 2023 che prevede un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente (non si applica ai lavoratori domestici) nella misura del 6% a condizione che la retribuzione mensile imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo di € 2.692,00, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero diventa del 7% a condizione che la retribuzione di cui sopra non sia superiore all'importo mensile di € 1.923,00, al netto del rateo di tredicesima. Resta invariata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

I commi 16 e 17 si occupano dei fringe benefit. Per il solo 2024, la soglia dell’esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori (ordinariamente € 258,23 di cui all’art. 51, c. 3 del TUIR) passa a € 2.000,00, per i lavoratori con figli a carico (per avervi diritto è necessario dichiarare al datore di lavoro il codice fiscale dei figli a carico), ed a € 1.000,00 per i lavoratori senza figli a carico. Vengono incluse nel regime di esenzione le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni sono riconosciute anche per la base imponibile della contribuzione previdenziale.

 

Il comma 18 conferma per il 2024 la norma che dimezzava dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate come premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (la cosiddetta detassazione), nel limite di € 3.000 lordi, per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che abbiano percepito, nell’anno d’imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a € 80.000.

Confermata per i soli primi sei mesi del 2024, dai commi da 21 a 25, la disposizione che nel settore turistico, ricettivo e termale, prevede che ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5, L. n. 287/1991 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale. Questo trattamento non concorre alla formazione del reddito, ed è pari al 15%, delle retribuzioni lorde corrisposte in riferimento al lavoro notturno e al lavoro straordinario effettuati nei giorni festivi. La misura si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a € 40.000,00.

Passiamo poi al comma 179 che dispone un irrobustimento delle tutele economiche relative ai congedi parentali. In particolare ai soli genitori, che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31/12/2023, che fruiscano del congedo parentale, è riconosciuta un’indennità economica pari al 60% della retribuzione (indennità che ordinariamente è del 30%) per un ulteriore mese oltre il primo (per il quale l’indennità è già riconosciuta nella misura del’80%). Questa norma, per il solo 2024, viene ulteriormente ampliata disponendo che il 60% venga aumentato all’80%. Quindi, sintetizzando, i primi due mesi di congedo per il 2024 saranno all’80% della retribuzione, mentre saranno il primo all’80% ed il secondo al 60% dal 2025.

Una ulteriore decontribuzione è quella stabilita dai commi da 180 a 182, che prevedono per gli anni dal 2024 al 2026 e per le donne lavoratrici dipendenti dei settori privato e pubblico (escluso lavoro domestico) con contratto a tempo indeterminato che abbiano 3 o più figli, fino al compimento del 18° anno del figlio di età inferiore la concessione dell’esenzione totale (100%) dei contributi Invalidità-pensione-superstiti con il limite annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile. Per il solo 2024: l’esonero di cui parliamo è riconosciuto anche alle lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (non lavoratrici domestiche) madri con 2 figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio di età inferiore.

Anche le donne vittime di violenza, nel triennio 2024-2026, godono di un esonero contributivo (previsto dal comma 187). Ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, è riconosciuto l’esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’Inail, nel limite massimo di importo di € 8.000 annui da riparametrare e applicare su base mensile. L’esonero spetta per:

·         24 mesi dalla data di assunzione se si assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

·         12 mesi nelle ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione);

·         18 mesi dalla data di assunzione originaria nelle ipotesi di trasformazione di un contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

Per la parte operativa come spesso accade si dovrà attendere l’arrivo di circolari e messaggi INPS per avere certezza sulle modalità di richiesta dell’esonero.

Ultimo elemento da considerare in questa rassegna è il contributo al servizio sanitario nazionale (SSN) a carico dei lavoratori frontalieri previsto dai commi che vanno da 237 a 239. Sia i lavoratori residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale italiano, sia i frontalieri definiti dall’art. 9, c. 1, dell’Accordo Italia-Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri che esercitano l’opzione per l'assicurazione malattie, sia i loro familiari a carico, sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN. Le Regioni di residenza definiranno annualmente la quota da versare che sarà tra il 3 ed il 6% del salario netto percepito in Svizzera, con un minimo di 30,00 ed un massimo di 200,00  euro mensili.